Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
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metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
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1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della
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Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
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1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
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1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
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2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
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transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
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parlamentare per le questioni regionali.
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condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
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condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo